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Con la conversione in legge (L. 80/2005) dell'art. 14 del decreto 35/2005 l’Italia si avvicina ai Paesi occidentali più evoluti, premiando chi offre il suo denaro alle Onlus attraverso una maggiore defiscalizzazione delle donazioni stesse.

Il meccanismo è duplice: il donatore non paga più le imposte sulle somme donate, quindi ha maggiore disponibilità economica; le donazioni, d'altro canto, aumentano le risorse delle organizzazioni non profit, che avranno conseguentemente meno bisogno del sostegno pubblico.
Con la circolare n. 39/E, diramata il 19 agosto scorso dall'Agenzia delle Entrate, è stato definito in modo puntuale il meccanismo di deduzione.

Gli attori della donazione
Possono ottenere lo sconto fiscale le persone fisiche soggette all'lrpef e gli enti soggetti all'lres.
Tra i possibili destinatari delle offerte vi sono le Onlus (acronimo che sta per Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), nonché associazioni di pro­mozione sociale, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statu­tario la tutela, lo promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e pae­saggistico.

Limiti
La legge prevede un doppio limite. Le donazioni sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Modalità
L'offerta deducibile può essere in denaro o in natura.
La deducibilità della donazione di beni, per i privati, è una assoluta novità. Tra l'altro questo richiede che si attribuisca un valore ai beni donati e la Circolare stabilisce le modalità con cui effettuare la valutazione.
In caso di donazione in denaro, l'Agenzia delle Entrate prevede che, in analogia a quanto accade per la generalità delle erogazioni liberali a favore di Onlus, la transazione debba avvenire tramite banca, ufficio postale, carte di credito, di debito o prepagate, assegni bancari e circolari.
 
Oltre ad una serie di adempimenti contabili obbligatori, l'associazione che riceve la donazione rilascia una ricevuta attestante la donazione e con l'indicazione degli estremi della norma di riferimento per agevolare il donante in occasione della dichiarazione dei redditi.

Vecchie e nuove regole a confronto
Va precisato che la nuova previsione non sostituisce le precedenti agevolazioni già esistenti per le liberalità a favore degli enti segnalati, ma si affianca ad esse, senza però che vi sia la possibilità di cumulare i due benefici.
Dunque, alla medesima fattispecie di donazione, sono applicabili differenti norme di agevolazione.
Quella precedente, prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, consiste in una detrazione di imposta del 19% dell'importo versato, sino ad un massimo di 2.065,83 euro (i vecchi 4 milioni di lire). La norma recentemente approvata prevede invece, come detto, una deduzione sull'imponibile.

Deduzione o detrazione?
La scelta del tipo di agevolazione da applicare in sede di dichiarazione dei redditi (detrazione, con conseguente riduzione dell'imposta da pagare, ovvero deduzione, con effetto di abbattimento dell'imponibile su cui l'imposta viene calcolata) spetta al contribuente: il confronto e la valutazione di convenienza sull’agevolazione da applicare va necessariamente valutato sulla base della situazione individuale.